Il quadro normativo di riferimento

Le norme di contesto e di settore che regolano l’operato di Irpiniambiente

Per un più compiuto esame dell’attuale quadro normativo si riporta di seguito una sintesi delle principali norme che nel tempo si sono susseguite:

  • con O.P.C.M. 11 febbraio 1994 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti della Regione Campania, stato di emergenza che si è protratto senza soluzione di continuità fino a tutto il 31.12.2009;

  • prima della dichiarazione dello stato di emergenza il Piano di smaltimento rifiuti della regione Campania definito con Legge Regionale n. 10/93 aveva suddiviso il territorio regionale in 18 Consorzi di Bacino all’interno dei quali avrebbe dovuto essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti, con l’obiettivo di realizzare, nel triennio 1993 – 95, una riduzione fino al 50 % dell’utilizzo delle discariche, grazie, in particolare, alla raccolta differenziata ed al riciclo e riuso dei materiali;

  • i soggetti attuatori del Piano erano identificati nei Comuni, nei Consorzi di Comuni e nelle Comunità Montane, in particolare i Consorzi di Bacino, quali soggetti attuatori del Piano, avrebbero dovuto garantire una gestione, in forma associata tra i Comuni, degli impianti di smaltimento presenti nei bacini di propria competenza, compito esteso, tra il 1999 e il 2000, alla gestione della raccolta;

  • l’organizzazione del Servizio di gestione dei rifiuti, per Ambiti Territoriali Ottimali, prevista nel 1993, è stata ridefinita nel tempo con l’emanazione di numerosi provvedimenti, tra i quali la legge regionale n. 4/2007 come modificata dalla regge regionale n. 4/2008 che recependo le norme contenute nel Decreto Legislativo 152/2006 e nella Legge 244/2007 individua i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali;

  • all’articolo 8 della Legge Regionale n. 4/2007 come integrata e modificata, infatti viene tra l’altro stabilito che sono di competenza delle province, nel rispetto della normativa statale vigente: l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti,le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, l’adozione del piano d’ambito e del programma degli interventi di cui al decreto legislativo n.152/06;

  • all’articolo 20, la stessa legge disciplina l’affidamento del servizio disponendo la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico, ai quali affidare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

  • con legge 123/2008 di conversione con modificazioni del decreto 90/2008, all’articolo 6 bis si stabilisce che : allo scopo di favorire il rientro all’ordinaria gestione dei rifiuti, viene affidata alle Province la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti con esplicita esclusione dell’accollo delle situazioni debitorie e creditorie pregresse;

  • alle  società provinciali di cui sopra, e’ affidata la gestione delle discariche e dell’impiantistica, di proprietà della provincia, nonché l’impiantistica trasferita dalla regione e da altri enti, per lo stoccaggio, il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situata sul territorio provinciale;

  • atto finale verso il processo di provincializzazione del ciclo rifiuti è il decreto legge 195/2009 convertito in Legge 26/2010 –  recanti disposizioni per la cessazione dello stato di Emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania –  con  il quale si dispone che ai Presidenti delle Province  della  Regione  Campania,  dal  1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono  attribuite,  con poteri in deroga al 267/2000, le funzioni  ed  i  compiti  spettanti  agli organi provinciali in materia di programmazione  del  servizio  di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi  prioritariamente per ambiti territoriali  nel  contesto  provinciale  e  per  distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti;

  • in particolare al comma 2 dell’articolo 11 della citata legge, relativamente ai servizi di raccolta,   si prevede che, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli  atti  compiuti  nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali,  anche  per  il tramite delle relative  società  da  intendere  costituite,  in  via d’urgenza, nelle forme di  assoluti  ed  integrali  partecipazione  e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, subentrano,  nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente  svolgono  in tutto  o  in  parte  le  attività  di  raccolta,  di  trasporto,  di trattamento, di  smaltimento  ovvero  di  recupero  dei  rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto;

  • che per quanto sopra, in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni;

  • che i costi  dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell’imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza;che,  fermo restando il periodo transitorio di un anno, in cui la riscossione è assicurata dai soggetti già precedentemente preposti,  per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, dal 01 gennaio 2011, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all’accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA);

  • che, infine, i Presidenti delle Province nominano un soggetto liquidatore per l’accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione;

  • che al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi;

  • da ultimo và segnalato il decreto legge 196/2010 come convertito in legge n. 1/2011 con il quale  sono stati di fatto prorogati a tutto il 2011 gli effetti già previsti con la normativa di cui sopra, relativamente alla gestione dei servizi di raccolta ed alle modalità di riscossione della TARSU o TIA;

In  questo  contesto normativo, anche nel  territorio della Provincia di  Avellino, si è dato  concreto inizio alla gestione del sistema raccolta-recupero e smaltimento dei  rifiuti urbani mediante il nuovo  soggetto  societario a totale  capitale  pubblico.

I primi  passi  compiuti sono  stati dettati  dalle norme di  contesto e di settore  oltre  che  dalla “mission “ affidata dalla Provincia di Avellino e cioè  la realizzazione  del  ciclo di gestione dei rifiuti urbani prodotti e raccolti nell’area provinciale. In tal senso ed a tal  fine, la Società si è  dotata del Piano Industriale per l’attuazione delle funzioni che  Le sono state attribuite ai sensi della Legge Regionale n. 4/2007 e s.m.i. e dalla Legge 26/2010.

Con  il Piano Industriale si è proceduto alla organizzazione ed alla pianificazione del ciclo di gestione  dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni contenute nei Piani programmatici Regionali e Provinciali, e tenendo conto  dalle norme  contenute nella  Legge Regione Campania n. 4 del 28 marzo 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede in capo all’Ente Provincia il servizio di gestione del ciclo  dei rifiuti e l’affidamento dello stesso alla società appositamente costituita.

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